giovedì 19 luglio 2012

Corsi per Allievi Agenti - La durata dei prossimi Corsi sarà di 9 mesi più tre di Applicazione


Nella giornata di martedì 17 luglio 2012, l’Assemblea del Senato della Repubblica, si è riunita al fine dell'approvazione della

Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonchè in materia di fondo nazionale per il servizio civile.  

«Art. 2-bis.(Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato)


1.  Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operatività della Polizia di
Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente
decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal comma 2,
lettera  a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di
formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 
della legge 1 aprile 1981, n. 121, può includere anche un periodo di applicazione pratica, non 
superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli
agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneità al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli
agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione
favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo  secondo la graduatoria finale degli esami.
Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a  ripetere, per una sola
volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalità di svolgimento e la durata del periodo di
applicazione pratica sono definite con decreto  del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
2.  Al decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  l'articolo 6-bis, è sostituito dal seguente:

''Art. 6-bis (Corsi di formazione per allievi agenti)

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo  semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato. 
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività
previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi
di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della
scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con
decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7.
Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente
di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle
attività del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi
''Polizia di Stato-Fiamme Oro'', conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo
semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati
in relazione alla specialità di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre  gli agenti in prova permangono presso gli 
istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la 
possibilità di impiego nei soli servizi di cui al  comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, 
completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - 
direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del 
giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza 
ove svolgono un periodo di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad
agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del
reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel
ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione
pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti
le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica,
comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità'';
b)  all'articolo 6-ter, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: ''l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione'',
sono sostituite dalle seguenti: ''le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4'';
2) alla lettera e), le parole: ''di cui all'articolo 6-bis, comma 4

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