sabato 6 ottobre 2012

Trasferimento a Domanda



Il trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato può essere disposto a domanda dell'interessato, sempre che quest'ultimo abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni (ma tale termine si riduce a due anni per il personale che presta servizio nelle sedi disagiate) (art. 55, 10 comma D.P.R. 335/82).
La circo n. 333-A/9802.B.B.5.4 del Ministero dell'Interno del 28/10/1993 precisa che in materia di trasferimenti del personale della Polizia di Stato occorre sottolineare che l'Amministrazione, nell'adozione dei relativi provvedimenti, dovendo perseguire preminenti fini di pubblico interesse, è tenuta a considerare come prevalenti le esigenze di servizio che costituiscono elemento di valutazione prioritario nei confronti di altri interessati.
Pertanto i criteri seguiti nel disporre i trasferimenti s’ispirano ad assicurare il migliore andamento e l'ottimale organizzazione degli uffici contemperando, ove possibile, le esigenze di servizio con quelle dei dipendenti. La normativa vigente prevede che il personale della Polizia di Stato può essere trasferito d'ufficio o a domanda dell'interessato.
E' inoltre previsto che il trasferimento può essere disposto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso. In tale ipotesi il trasferimento viene disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto.
In riferimento alla disciplina dei trasferimenti a domanda e ai criteri prevalenti per l'adozione dei relativi provvedimenti. Si precisa che anche per tali trasferimenti deve comunque sussistere il presupposto dell'esigenza di servizio ovvero deve essere possibile effettuare il movimento senza che ciò arrechi pregiudizio all'ufficio di provenienza, tenuto conto altresì della disponibilità di posti nella sede richiesta in relazione alla qualifica rivestita e alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire.
Il 1° comma del richiamato art. 55 del D.P.R. 335/1982 precisa che i trasferimenti di sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per quattro anni. Detto termine, ai sensi del 20 comma del medesimo articolo, viene ridotto a due anni ove il dipendente presti servizio in una delle sedi disagiate individuate annualmente con apposito decreto del Ministro dell'Interno.
Eventuali deroghe all'applicazione di tale disposizione sono state finora determinate esclusivamente da improrogabili esigenze di ripianamento degli organici, ma all'atto del completamento degli stessi, a seguito delle immissioni di nuovo personale, non sarà più possibile operare delle eccezioni in tema di durata minima di permanenza nella sede di provenienza.
Le domande dei dipendenti che chiedono di essere trasferiti ad altra sede devono essere inoltrate per via gerarchica alla Direzione Centrale del Personale e nella domanda deve essere specificata la sede o, in ordine di preferenza, le sedi ove l'interessato desidera essere trasferito.
Il competente ufficio del personale, una volta accertata la disponibilità di posti nella sede richiesta nonché l'assenza di eventuali cause ostative -ivi compresa la deficitaria situazione dell'ufficio di provenienza -che impediscano o consiglino di ritardare il movimento, procederà alla predisposizione del provvedimento di trasferimento.
Qualora per una stessa sede venga prodotto un numero superiore ai posti ritenuti disponibili in relazione alle esigenze di servizio, l'Amministrazione provvederà ad effettuare una comparazione tra le diverse istanze tenendo conto degli specifici motivi addotti a sostegno delle stesse.
CRITERI
Anzianità
Anzianità di servizio con esclusione dei periodi trascorsi in aspettativa che interrompe il rapporto d'impiego;
Anzianità di sede con esclusione, oltre ai casi di cui sopra, dei periodi trascorsi in posizione di comando e fuori ruolo.
SITUAZIONE FAMILIARE
Ricongiungimento al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolga attività lavorativa in forza di un rapporto di lavoro regolarmente costituito da almeno un anno e non abbia possibilità di essere trasferito;
ricongiungimento a figli minori a carico effettivamente residenti altrove da almeno un anno da parte dei dipendenti vedovi, divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale sempre che dagli atti relativi risulti che, i figli siano stati a questi affidati, ovvero da parte dei dipendenti celibi o nubili;
ricongiungimento a parenti o affini fino al 2° grado che siano affetti da infermità invalidanti di carattere continuativo o permanente e non suscettibili altrimenti se non mediante il concorso dell'interessato;
ricongiungimento ai genitori ultrasessantacinquenni se privi di assistenza familiare; ricongiungimento a figli non a carico da parte dei dipendenti divorziati o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale;
altri rilevanti motivi (sfratti, situazione alloggiati va, altre particolarissime situazioni familiari ecc.).
STATO DI SERVIZIO
La qualifica rivestita dal dipendente dovrà necessariamente essere compatibile con le esigenze organiche dell'ufficio cui lo stesso aspira ad essere trasferito.
Formeranno altresì oggetto di valutazione con riferimento alla professionalità richiesta per il posto da ricoprire, gli incarichi ricoperti e le mansioni in precedenza svolte.
MOTIVI DI SALUTE
Gravi alterazioni, idoneamente comprovate, dello stato di salute del dipendente o di un componente il nucleo familiare che comportino la necessità prolungata di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapiche assenti nell'attuale sede di servizio; alterazioni dello stato di salute, idoneamente comprovate del dipendente o di un componente il nucleo familiare, che rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata o che rendano necessario il trasferimento nella sede richiesta.
ESIGENZE DI STUDIO
Qualora non esista la possibilità, per il dipendente o per i figli a carico, di frequentare nella sede di servizio o presso località limitrofe, corsi di studio pluriennali.
ALTRI CASI PARTICOLARI
Con riferimento a gravissime ed eccezionali situazioni personali adeguatamente documentate non previste dalle ipotesi sopra elencate. La documentazione comprovante le condizioni di famiglia e personali da presentare a corredo dell'istanza di trasferimento potrà essere autocertificata, fatti salvi gli eventuali accertamenti da parte dell'Amministrazione e le conseguenze connesse alle dichiarazioni mendaci.
Per quanto attiene invece alle certificazioni mediche saranno prese in esame esclusivamente quelle rilasciate dalle strutture sanitarie pubbliche. La documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza dell'handicap di un componente il nucleo familiare dovrà essere quella prevista dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Le domande per le quali non risulti possibile un immediato accoglimento saranno comunque tenute in considerazione dall'Amministrazione fino a che le stesse non vengano espressamente revocate dall'interessato con formale istanza da inoltrarsi con le medesime modalità previste per la domanda di cui si chiede la revoca.
Il divieto di trasferire ad altra sede la lavoratrice madre durante il periodo di astensione dal lavoro deve essere inteso come impossibilità da parte dell'Amministrazione di adottare in tale periodo un provvedimento di trasferimento anche se effettuato sulla base di una domanda avanzata in tal senso dall'interessata. L'eventuale trasferimento della lavoratrice potrà pertanto essere adottato solo al momento del rientro in servizio, al termine del periodo di astensione per maternità.
Il personale appartenente al ruolo degli Assistenti ed Agenti della Polizia di Stato che ha prodotto istanza di trasferimento, qualora dovesse perdere, per qualsiasi motivo, interesse ad ottenere il movimento richiesto, dovrà tempestivamente produrre domanda di rinuncia (sicuramente prima del trasferimento stesso e/o della data fissata dall’Amministrazione per produrre le revoche).
RIUNIONE AL CONIUGE
-Legge 10.3.1987, n.100
-art. Legge 3.10.1987, n.402 (in conversione D.L. 4.8.1987, n.325)
Si applicano anche al coniuge convivente -impiegato di ruolo in un'Amministrazione statale -del personale della Polizia di Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in conformità all'art. 1 della Legge 3 ottobre 1987, n.402 di conversione in Legge del D.L. 4 agosto 1987, n.325, recante disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.
nota n.77208.10.0.336 de09.07,1991 della Presidenza del Consiglio -Dipartimento per la F.P. -Servizio Studi e Legislazione.
Al riguardo questo Dipartimento esprime l'avviso che, ai fini di una esatta e coerente attuazione della normativa in questione, sia necessario che si verifichino le seguenti condizioni:
  1. trasferimento di autorità -e non quindi "a domanda" -del personale militare o dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, e ciò a prescindere dalla considerazione se tale trasferimento sia avvenuto prima o dopo il compimento di quattro anni di permanenza nella stessa sede;
  2. possesso da parte del coniuge del militare dello stato di dipendente di ruolo di una qualsiasi amministrazione statale, anche se ad ordinamento autonomo. L'espressione "impiegato di ruolo in una amministrazione statale", usata dal legislatore, deve essere comunemente intesa nell’accezione più lata, allo scopo di garantire parità di trattamento ai vari soggetti destinatari della normativa in questione;
  3. necessità della convivenza del coniuge del militare trasferito;
  4. contestualità del trasferimento del coniuge con quello, disposto di autorità, del militare.
L'art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100, stabilisce che, a decorrere dal 1°gennaio 1987, al personale delle forze armate, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, trasferito d'autorità spetta il trattamento economico previsto per il trasferimento del personale della magistratura. Il quinto comma, poi, attribuisce al coniuge convivente del personale militare di cui sopra che sia impiegato di ruolo in un’amministrazione dello Stato il diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato in ruolo normale ovvero in altra posizione presso la sede di servizio del coniuge o, in mancanza, in quella più vicina.
La legge citata, riconosce dunque un diritto al trasferimento; diritto che nella fatti specie non può, tuttavia, essere esercitato per un quinquennio dalla data d’assunzione, in quanto così era previsto nel bando di concorso. Si può presentare all'Amministrazione d’appartenenza un’istanza facendo preciso riferimento all’eccezionalità della legge n. 100/87 che mira, da un lato, a migliore organizzazione e presenza del personale militare nel territorio nazionale e, nel contempo, a tutelare l'integrità delle famiglie.
In base alla normativa vigente il dipendente ha diritto al ricongiungimento al coniuge solo se trasferito per esigenze d’ufficio. Se il trasferimento é avvenuto a seguito di domanda, non si configura l'ipotesi del ricongiungimento ai sensi della legge 100. A seguito di domanda di trasferimento l'interessata verrà immessa in graduatoria per i futuri movimenti di personale, nel rispetto dei titoli e delle esigenze rappresentati in sede di domanda. 

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