mercoledì 27 giugno 2012

Piano dei rinforzi estivi per l'anno 2012 - Trattamento di missione

In data 30 Maggio u.s. la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato, ha reso noto , con nota N.559/A/1/130.1.2/21727, il “piano dei rinforzi estivi per l’anno 2012”.
Il dispositivo prevede nel complesso, l’impiego di 422 Operatori fra c.d. ordinari, appartenenti ai Reparti Prevenzione Crimine, delle Specialità e unità speciali (ippomontate, sommozzatori, personale nautico).
Questi operatori di rinforzo, preferibilmente (non esclusivamente) appartenenti ai ruoli Sovrintendenti e degli Agenti Assistenti, saranno di massima impiegati in Servizio Fuori Sede nel periodo 9 luglio 25 agosto pp.vv.
In merito al trattamento economico del personale impiegato in missione nazionale, la Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio T.E.P. e Spese Varie - Divisione II, con nota N. 333-G/II.2624/02 datata 20 Maggio 2012, ha chiarito che “ […] nelle missioni all’interno del territorio nazionale, fuori dalla sede ordinaria per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili”  […] “ il termine “disponibili”, riferito alle strutture dell’Amministrazione esistenti presso il luogo di missione, deve comprendere anche l’accezione “fruibile”. A tale riguardo e con specifico riferimento agli alloggi si vuole evidenziare che la disponibilità non dovrà essere esclusivamente rispetto alla circostanza che l’immobile sia o meno libero, ma anche al fatto che siano garantiti gli standard necessari riferiti sia allo stato che almeno ai servizi e alle dotazioni previste per la categoria alberghiera di cui all’articolo 13 co 2° D.P.R. nr. 51 del 16.04.2009”
Il succitato Decreto recita: “ […] in caso di pernottamento compete […] albergo fino a 1^ categoria, con esclusione di quelle di lusso”. Il servizio T.E.P precisa inoltre :” Il Dirigente della sede di servizio del dipendente che verrà inviato in missione, sentito il Dirigente della sede di destinazione, è tenuto a verificare, in via preventiva, la possibilità di utilizzare le strutture dell’Amministrazione per vitto e i d o n e o alloggio del personale […] Qualora la sistemazione logistica non possa essere assicurata, gli stessi dovranno attivarsi affinché essa venga affidata ad esercizi che offrano garanzie di massima affidabilità ed economicità”. […] Effettuata tale verifica, qualora si accerti l’indisponibilità delle strutture di cui sopra, il Dirigente, avrà cura di individuare il trattamento economico di missione da corrispondere, se quello ordinario con rimborso delle fatture di pernottamenti e pasti o il pagamento della somma forfettaria

Riassumendo in estrema sintesi:

  1. Non è sufficiente che l’Alloggio di Servizio sia libero ma lo stesso deve avere i requisiti di cui 13 co 2° D.P.R. nr. 51 del 16.04.2009 (per evitare malintesi ricordiamo che il personale accasermato non è equiparabile a quello inviato dall’Amministrazione in Servizio Fuori Sede)
  2. Il Dirigente del reparto di provenienza deve verificare preventivamente se gli Alloggi forniti dal Dirigente della Sede di Aggregazione possiedano o meno i requisiti previsti dalla Legge
  3. Effettuata la verifica il Dirigente del Reparto di provenienza individua il trattamento economico da corrispondere.

La CONSAP confida che le disposizioni emanate con chiarezza dalle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza vengano fedelmente ottemperate, ma allo stesso tempo invita gli Operatori impiegati in Servizio Fuori Sede a documentare tempestivamente a questa Segreteria CONSAP, ogni eventuale  infrazione a tali direttive.

LE SEGRETERIE INTERREGIONALI PIEMONTE - LOMBARDIA

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